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Statuto Cooperativa

Chi siamo

STATUTO

STATUTO COOPERATIVA "MARIPOSA"


Repertorio N. 17960
Raccolta N. 6921

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA


Il ventinove giugno duemilaundici, in Iseo (BS) alla Via Roma n. 67 alle ore diciassette e venti minuti.
Avanti a me Dr. Luigi Raffaele D'Agostino, Notaio in Breno con studio alla Piazza Sant'Antonio n. 14, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società MARIPOSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, con sede in Pisogne (BS) al Corso Nave Corriera n. 11, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 02178070179, R.E.A. BS-426968, per discutere e deliberare sul seguente


ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

OMISSIS

Parte straordinaria: revisione dello statuto sociale con relativa riformulazione degli articoli interessati, con particolare riguardo a:
-adozione, quali norme applicabili alla società cooperativa, delle disposizioni relative alla società a responsabilità limitata invece che delle disposizioni relative alla società per azioni e modifiche conseguenziali;
-modifica dell'articolo 3 dello Statuto;
-modifica dell'oggetto sociale;
-modifica della disciplina delle assemblee dei soci (con particolare riguardo alle modalità di espressione della volontà dei soci e/o dei voti assembleari nonchè alla convocazione delle assemblee stesse) e modifiche conseguenziali;
-modifica degli articoli 42 e 43 dello Statuto;

E' PRESENTE

CORDIOLI GIUSEPPE, nato a Brescia il 20 marzo 1946, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io Notaio sono certo.
Giuseppe CORDIOLI, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, mi chiede di redigere il presente verbale.
A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:
assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 35 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Giuseppe CORDIOLI, il quale:

CONSTATATO

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto sociale, per il giorno 28 giugno 2011 alle ore 07:00, in prima convocazione, e per il giorno 29 giugno 2011, alle ore 16:30, in seconda convocazione;
-che l'assemblea di prima convocazione fissata per il giorno 28 giugno 2011 alle ore 07:00 è andata deserta;
-che sono presenti, in proprio e per delega, 57 (cinquantasette) soci su 84 (ottantaquattro) soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni e precisamente:
--sè medesimo;
--Gianfranco PICCIOTTO;
--Luigi ARCHETTI, in proprio e quale delegato dei soci Antonella ARCHETTI, Michela FERRARI, Caterina GUERINI, Debora LAURI e Iolanda STRANO;
--Renata CRISTINI, in proprio e quale delegata dei soci Laura Katia ARCHETTI, Giliola BOSIO, Giovanni TURLA ed Armando ZUGNI;
--Ermenegilda ALESSANDRI, in proprio e quale delegata dei soci Maria BARBAGLIONI, Carla BOSIO e Flora MOSELLI;
--Anna VALENTI, in proprio e quale delegata dei soci Mirko ABENI, Ivonne PONI ed Emily Edvige ROSSINI;
--Bruna BONETTI, in proprio e quale delegata dei soci Alfonsina BELLI, Romano CAGNI, Elena MATTEUCCI, Ylenia SINA e Vincenzo SPANDRE;
--Manuela BONETTI;
--Maria Luisa GUERINI, in proprio e quale delegata dei soci Carla CANOBBIO, Fiorenzo CAPPELLO, Rosalba COLOSIO, Stefania FACCOLI e Sara SOARDI;
--Armanda ZUGNI, in proprio e quale delegata dei soci Giovanna CASULA, Giovanna PICCIOTTO ed Andreina ARCHETTI;
--Rachele COMINI, in proprio e quale delegata dei soci Elisabetta CINQUINI, Giuseppina DUCOLI, Margherita FETTOLINI, Gemma PE e Vittoria BERLIGHIERI;
--Daria GHITTI, in proprio e quale delegata dei soci Orsolina GHITTI, Gianantonio GUERINI, Anna LAINI, Costanza LAINI e Clara ZANARDINI;
--Domenica GUERINI, in proprio e quale delegata della socia Sara MANENTI;
--Caterina MARANTA, in proprio e quale delegata della socia Olga MANENTI;
--Giancarlo NANI;
--Angelo PREMOLI;
--Giulio TURELLI;
-che le deleghe, previo controllo della loro regolarità formale, sono acquisite agli atti sociali;
-che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
--sè medesimo, Presidente;
--Gianfranco PICCIOTTO, Vice Presidente;
--Manuela BONETTI, Consigliere;
-che hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Debora LAURI, Vincenzo SPANDRE, Emily Edvige ROSSINI, Sara SOARDI nonchè il Revisore Renato TONSI;
-che i soci si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea straordinaria di seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che l'assemblea stessa autorizza il Presidente a trattare unitariamente.
Il Presidente espone all'assemblea che la società è attualmente disciplinata dalle norme relative alle società per azioni ed illustra la possibilità di scegliere - ricorrendo i requisiti di legge per la Cooperativa stessa - di adottare, quali norme applicabili alla società cooperativa, le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata. Per tale motivo illustra all'assemblea la necessità di effettuare una revisione dello statuto sociale modificando e/o eliminando gli articoli dello stesso che risultano incompatibili con le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata, con la precisazione che le azioni dei soci cooperatori dovranno essere convertite in quote di partecipazione di valore nominale identico alle partecipazioni detenute sino ad oggi e che, non avendo la Cooperativa emesso i relativi titoli azionari, come consentito dallo Statuto, l'organo amministrativo non dovrà porre in essere alcuno specifico adempimento e con l'ulteriore precisazione che la Cooperativa non ha emesso strumenti finanziari. Continuando, il Presidente espone all'assemblea la necessità di modificare leggermente l'attuale articolo 3 dello statuto sociale nonchè illustra all'assemblea le lievi modifiche che si potrebbero apportare all'oggetto sociale nonchè quelle relative alla modifica della disciplina delle assemblee dei soci (con particolare riguardo alle modalità di espressione della volontà dei soci e/o dei voti assembleari nonchè alla convocazione delle assemblee stesse) e quelle degli attuali articoli 42 e 43 dello Statuto stesso, il tutto anche in vista del cambio della normativa di riferimento da applicare. A tale scopo, quindi, il Presidente illustra lo statuto sociale che intende proporre, spiegando tutte le modifiche che si intende introdurre.
Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea all'unanimità, mediante alzata di mano,

DELIBERA

a)di adottare, quali norme applicabili alla società cooperativa, le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata e, pertanto, di approvare una revisione dello statuto sociale con la modifica e/o l'eliminazione degli articoli che risultano incompatibili con le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata;
b)di convertire le azioni dei soci cooperatori in quote di partecipazione di valore nominale identico alle partecipazioni detenute sino ad oggi;
c)di approvare lo statuto sociale revisionato introducendo, altresì, nello stesso tutte le altre modifiche proposte dal Presidente - relativamente all'articolo 3 dello statuto stesso (stesso numero di articolo sia nella vecchia che nella nuova versione, di cui appresso), all'oggetto sociale (articolo 4 sia nella vecchia versione che nella nuova versione, di cui appresso), alla modifica della disciplina delle assemblee dei soci con particolare riguardo alle modalità di espressione della volontà dei soci e/o dei voti assembleari nonchè alla convocazione delle assemblee stesse (articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 nella vecchia versione ed articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della nuova versione, di cui appresso) ed agli articoli 42 e 43 di detto statuto nella sua vecchia versione (articoli 33 e 34 della nuova versione, di cui appresso) - il tutto anche in vista del cambio della normativa di riferimento da applicare e, quindi, di approvare il nuovo testo dello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società che qui di seguito si riporta:

"STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Pisogne la Società Cooperativa denominata "MARIPOSA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".
Possono essere istituite altre sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, unità locali anche altrove.


Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.


TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa può impiegare anche soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
La Cooperativa può operare anche con terzi.


Articolo 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella L. 381/91. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:
-gestire punti vendita dove vengono commercializzati beni alimentari, biologici, artigianali, materiali costruiti con carta riciclata, materiale didattico, riviste culturali, libri e pubblicazioni in genere, prodotti prevalentemente da cooperative e gruppi autogestiti, italiani e dei paesi del sud del mondo, che rispettino i criteri del commercio equo e solidale, importandoli direttamente o tramite terzi e curandone la distribuzione sul territorio nazionale ed estero;
-curare prioritariamente la trattazione, l'acquisto e/o la vendita di beni e servizi prodotti da imprese italiane e del sud del mondo che rispettano le idealità predette;
-realizzare per i soci, nel rispetto dello spirito mutualistico, le condizioni più agevoli e vantaggiose sotto il profilo dell'esercizio della solidarietà, nell'acquisto dei beni prodotti nelle realtà predette;
-sensibilizzare all'acquisto dei beni e servizi di cui sopra, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di sviluppo;
-informare adeguatamente i soci sulle cooperative produttrici, sulla loro organizzazione e la loro realtà sociale, nonchè sulle caratteristiche tecniche dei beni, facendo uso di tutti gli strumenti che si rendono progressivamente disponibili;
-informare i soci sulle circostanze che hanno provocato sottosviluppo nei paesi cosiddetti del terzo mondo, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative culturali e spettacoli;
-produrre e stampare notiziari e pubblicazioni periodiche adatti a raggiungere gli scopi sociali, con il fine prioritario di sensibilizzare i soci e l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti la solidarietà e la cooperazione internazionale e l'autosviluppo dei popoli, con particolare riguardo ai temi legati alle iniziative eque e solidali ed alla cooperazione economica con i paesi del sud del mondo;
-favorire il processo verso l'autonomia dei produttori, con particolare riguardo per quelli del sud del mondo, attraverso il sostegno alla creazione di meccanismi di finanziamento adeguati, tali da permettere di fare progressivamente diminuire la dipendenza dall'aiuto estero;
-promuovere ed organizzare convegni, tavole rotonde, scambi culturali, volti alla formazione di una cultura aperta alla solidarietà, al confronto e alla convivenza con persone di altre culture;
-mettere in relazione, attraverso manifestazioni e mostre, artigiani, operatori economici ed associazioni di produttori di paesi diversi per operazioni di scambio commerciale o d'altre forme di cooperazione economica, in un'ottica di interesse comune e di complementarietà;
-istituire, costruire, acquistare ed affittare magazzini, attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali;
-promuovere la realizzazione di un sistema di comunicazione fondato anche sulle moderne tecnologie informatiche e telematiche per facilitare la messa in rete di attori economici provenienti dalle diverse parti del mondo e la collaborazione con istituti, associazioni, fondazioni, ecc. che mirino a modificare i meccanismi che producono la povertà e l'emarginazione di fasce sempre più vaste della popolazione mondiale;
-promuovere interventi e previdenze da parte dello Stato italiano e degli enti pubblici e locali nonchè comunitari, a favore dei soci e della promozione delle realtà di impresa dei paesi del sud del mondo in genere;
-promuovere il rispetto dell'ambiente e della natura mediante comportamenti virtuosi quali la raccolta differenziata dei rifiuti e l'utilizzo di materiali di consumo riciclabili e/o riciclati;
il tutto con espressa esclusione delle attività di natura professionale che la legge riservi in via esclusiva agli iscritti in appositi Albi.
Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato, la Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune, avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalla legge.
Infine la cooperativa, in via accessoria a quanto sopra, non svolgendole nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, potrà compiere operazioni finanziarie ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche simili o complementari alla propria e potrà associarsi ad altre Cooperative e/o Consorzi per rendere più efficace la propria azione, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi.
E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.


TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Articolo 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:
1)soci lavoratori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
2)soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;
3)soci fruitori, coloro che acquistano i beni e i servizi offerti dalla società.
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 11 del presente Statuto:
a)l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b)la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.


TITOLO IV
IL RAPPORTO SOCIALE
Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b)la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
c)per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
d)l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
e)l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
f)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed, in particolare, l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e seguenti del presente Statuto.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a)la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b)l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c)la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.


Articolo 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
a)al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
-del capitale sottoscritto;
-dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
b)all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.


Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.


Articolo 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:
a)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b)che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c)il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
d)che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 35 e seguenti.
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.


Articolo 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a)non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
b)risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
c)previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
d)in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
e)nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
f)per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque Assemblee consecutive;
g)svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.


Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 35 e seguenti del presente Statuto.


Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.


Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.


Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini di legge con la precisazione che il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso in detti termini sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.


TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:
1)dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
2)dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3)dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
4)dalla riserva straordinaria;
5)da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
6)da qualsiasi liberalità ritenuta coerente con gli scopi della Cooperativa che pervenga alla stessa per essere impiegata al fine di raggiungere gli scopi sociali.
Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.


Articolo 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.
L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso venga fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.


Articolo 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a)a riserva legale nella misura non inferiore ai limiti di legge;
b)al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c)ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
d)ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.


Articolo 19 (Ristorni)

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
a)le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
b)la qualifica/professionalità;
c)i compensi erogati;
d)il tempo di permanenza nella società;
e)la tipologia del rapporto di lavoro;
f)la produttività.


TITOLO VI
RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI
Articolo 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a)l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
b)la nomina dell'organo amministrativo;
c)la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
d)determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
e)le modificazioni dell'atto costitutivo;
f)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g)la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
h)approva i regolamenti interni;
i)l'erogazione, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;
l)l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
m)la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), dalla Legge n. 142 del 2001;
n)la deliberazione su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
-l'argomento oggetto della decisione;
-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
-l'indicazione dei soci consenzienti;
-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
-la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:
-l'argomento oggetto della decisione;
-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.
I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f) e g) del precedente articolo 20 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto oppure quando lo richiedono l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile, per quanto compatibile.

Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società, la sua trasformazione o la fusione, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci lavoratori risultanti dal Libro dei Soci.
Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse e/o più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.

Articolo 24 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.
Il verbale dell'assemblea nei casi previsti dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.


Articolo 25 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di altri dieci soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Non è ammesso il voto segreto.


Articolo 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 27 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:
a)sia consentito al presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b)sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c)sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d)vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.


Articolo 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.


Articolo 33 (Collegio Sindacale)

Ove si verifichino i presupposti di cui all'art. 2543, comma 1, del Codice Civile ovvero qualora sia ritenuta opportuna l'istituzione di tale organo l'assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto direttamente dall'assemblea a maggioranza dei soci cooperatori.
I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata con decisione dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Ove nominato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 34 (Revisore)

Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore, iscritto nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge, che resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, con la precisazione che esso decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio Sindacale.
Il Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio Sindacale.


TITOLO VII
CONTROVERSIE
Articolo 35 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo Articolo 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a)tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b)le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c)le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 36 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:
a)uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti c.p.c.;
b)tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.


TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 38 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 39 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto nel presente Statuto e dell'eventuale sopraprezzo;
-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la Cooperativa:
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata.".
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e venti minuti.
Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 19 e 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972.
Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su sette fogli per ventisette facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Firmato
Giuseppe Cordioli
Luigi Raffaele D'Agostino notaio sigillo


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